CALENDARIO RACCOLTA TARTUFI nella REGIONE ABRUZZO

 

Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 66

(Tartufi - Elencazione specie – Calendario raccolta)

1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie

del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta è consentita secondo il calendario di cui al presente

articolo:

a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1 ottobre al 15 gennaio;

b) Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all’ articolo 17, comma 3;

c) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;

d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile;Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo ad eccezione dei comuni individuati con apposita delibera di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;

e) Tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;

f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;

g) Tartufo d’estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.), dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre.

Per i comuni indicati al comma 3 dell’articolo 17, l’apertura è posticipata al 1 giugno e la chiusura al 15 settembre;

h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin), dal 1 ottobre al 15 marzo;

i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.), dal 1 ottobre al 31 gennaio.

2. Nelle zone di produzione del tartufo bianco (Tuber magnatum), individuate dall’articolo 10, comma

2, lett. a), è vietata la raccolta di qualsiasi altra specie dal 1 gennaio al 15 febbraio, fatta eccezione

per il tartufo bianchetto o marzuolo.

Art. 17

(Modalità per la raccolta dei tartufi)

1. La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni

raccoglitore autorizzato all’ attività di ricerca o raccolta può condurre al massimo due cani.

 

2. Per la raccolta del tartufo deve essere impiegato il vanghetto (o vanghella) con lama

inamovibile dal manico, di larghezza non superiore a 4 centimetri per un massimo di 15

centimetri di altezza con la punta rotondeggiante.

 

3Nei comuni della Provincia dell’Aquila, in alternativa al vanghetto (o vanghella), di cui al comma 2, è concesso l’utilizzo di uno zappetto rotondeggiante di lunghezza non superiore a 15 centimetri e con un diametro massimo di 1,5 centimetri con un manico inamovibile non superiore a 50 centimetri.

3 bis. È vietato aggiungere agli attrezzi indicati nei commi 2 e 3 staffe o appendici varie.".

 

 

4. La Regione Abruzzo non riconosce gli eventuali danni, ove accertati, ai terreni ricadenti nel

territorio dei comuni in cui è permesso l’utilizzo dello zappetto per la ricerca e la raccolta dei

tartufi.

5. E’ fatto divieto dell’uso dello zappetto per la raccolta del tartufo bianco (Tuber Magnatum Pico).

 

DELIBERA REGIONALE ABRUZZO N.383/23

Delibera Regionale n.383 del 10. 07. 2023. avente per Oggetto:

DGR 478/2018 approvazione misure di conservazione sito - specifiche, per la tutela dei siti della rete natura 2000 della Regione Abruzzo, per il SIC: It. 7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo. Aggiornamento, a pagina 3, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "verificato che", DELE:  secondo il seguente calendario è possibile la ricerca e raccolta del tartufo nelle zone SIC confinanti con il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise:

Dal 15 novembre al 15 di marzo per tartufo nero pregiato ( Tuber Melanosporum Vitt.);

Dal 15 di novembre al 15 gennaio (art. 2 L.R. 66/2012) per il tartufo bianco ( Tuber Magnatum Pico);

Dal primo novembre al 31 gennaio tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum);

Dal 1 novembre al 15 marzo tartufo uncinato (Tuber Aestivum Var. uncinantum).

 

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

note: Entrata in vigore della legge: 1-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/11/2021)

(GU n.280 del 30-11-2000)

FUNZIONI AMMINISTRATIVE
E SANZIONI

  • Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
ABROGAZIONE DI NORME
ED ENTRATA IN VIGORE

 articolo precedentearticolo successivo 

Testo in vigore dal: 9-11-2021

aggiornamenti all'articolo

                               Art. 10

                  Divieti, prescrizioni e sanzioni

 

  1. Le zone boscate ed i  pascoli  i  cui  soprassuoli  siano  stati percorsi dal fuoco non possono  avere  una  destinazione  diversa  da quella  preesistente  all'incendio  per  almeno  quindici  anni.   E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni  dagli  eventi  previsti  dal  presente comma, deve essere espressamente richiamato  il  vincolo  di  cui  al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni  sprovvisti  di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su  area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per  dieci  anni,  sui predetti  soprassuoli,  la  realizzazione  di  edifici   nonché   di strutture e infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti  civili  ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui  detta  realizzazione sia stata prevista in  data  precedente  l'incendio  dagli  strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per  cinque  anni,  sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di  ingegneria ambientale  sostenute  con  risorse  finanziarie   pubbliche,   salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali,  o  dalla  regione  competente,  negli   altri   casi,   per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e  nelle  situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari  valori ambientali e paesaggistici.

SONO ALTRESÌ VIETATI PER DIECI ANNI, LIMITATAMENTE AI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCATE PERCORSI  DAL  FUOCO, IL PASCOLO E LA CACCIA ED E', ALTRESI', VIETATA,  PER  TRE  ANNILA RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone  di cui al  primo  periodo  stipulati  entro  due  anni  dal  fatto  sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle  entrate,  entro  trenta  giorni dalla registrazione, al prefetto e al  procuratore  della  Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione  di  cui  al  periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

  1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1  non  si applica al  proprietario  vittima  del  delitto,  anche  tentato,  di  estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la  violenza  o la minaccia è  consistita  nella  commissione  di  uno  dei  delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre  che la vittima abbia riferito  della  richiesta  estorsiva  all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

  2.  I  comuni  provvedono,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli  già percorsi  dal fuoco  nell'ultimo  quinquennio,  avvalendosi   anche   dei   rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da  altri  soggetti  operanti nell'ambito  territoriale  della  medesima   regione   muniti   delle necessarie   capacita'   tecniche)).   Il   catasto   è  aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli  deve  essere  esposto per  trenta  giorni  all'albo  pretorio   comunale,   per   eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro  i  successivi  sessanta  giorni,  gli elenchi definitivi  e  le  relative  perimetrazioni.  È ammessa  la revisione degli  elenchi  con  la  cancellazione  delle  prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto,  dal  medesimo comma 1.

  3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo  su  soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non  inferiore  a  ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel  caso  di  trasgressione  al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si  applica  una  sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a  ((euro 600)). Nel caso di trasgressione al divieto  di  pascolo  di  cui  al presente comma è sempre disposta la confisca  degli  animali  se  il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle  zone  boscate percorsi da incendio in relazione  al  quale  il  medesimo  è stato condannato,  nei  dieci  anni  precedenti,  per  il  reato   di   cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

  4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e  infrastrutture  finalizzate  ad  insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal  fuoco  ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice,  nella  sentenza  di condanna, dispone la demolizione dell'opera  e  il  ripristino  dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

  5. Nelle aree e nei periodi a rischio  di  incendio  boschivo  sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3,  comma 3, lettera f), determinanti anche solo  potenzialmente  l'innesco  di incendio.  Nelle  medesime  aree  sono,  altresì   obbligatori   gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo  3,  comma  3, lettera f), ((l'inottemperanza ai  quali))  può  determinare,  anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

  6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  non  inferiore  a ((euro 5.000 e non superiore a  euro  50.000)).  Tali  sanzioni  sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga  a  una  delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

  7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5  da  parte di esercenti attività turistiche, oltre  alla  sanzione  di  cui  al comma 6, è disposta la revoca della licenza,  dell'autorizzazione  o del   provvedimento   amministrativo   che    consente    l'esercizio dell'attivita'.

 

  8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al  risarcimento  del  danno ambientale, alla  cui  determinazione  concorrono  l'ammontare  delle spese sostenute  per  la  lotta  attiva  e  la  stima  dei  danni  al soprassuolo e al suolo. 

 

 

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