CHI SIAMO

Statuto “ASSOCIAZIONE AMICI DEL TARTUFO D’ABRUZZO”

 

Costituzione e scopi

Art.1-E’ costituita con sede a SULMONA (AQ), in Via Marane Palazzo n°18, un’associazione culturale e ricreativa denominata ASSOCIAZIONE AMICI DEL TARTUFO D’ABRUZZO. L’Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico, e non persegue nessuna finalità di lucro.

Art.2-L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TARTUFO D’ABRUZZO ha facoltà di istituire, su delibera dell’Assemblea, sedi staccate e coordinate, in altre località (comunque e dovunque si ritenga necessario e possibile).

Art.3-Lo scopo principale dell’Associazione è quello di salvaguardare l’habitat naturale del tartufo, di promuovere la salvaguardia e la tutela dell’ambiente ed in particolare delle piante autoctone a legno dolce per favorire il ripristino ambientale dei terreni demaniali e di proprietà pubblica, anche con la piantumazione di piante autoctone preposte alla micorizzazione, facilitando così il ripristino naturalistico ed ambientale che renda possibile in tal modo habitat e condizioni per la diffusione di aree tartufigene nel territorio.

L’associazione intende promuovere iniziative ed attività tese a:

- salvaguardare l’habitat naturale del tartufo;

- promuovere attività culturali, ricreative e turistiche legate alla valorizzazione ed alla salvaguardia della cultura sulla corretta raccolta ed utilizzo dei tartufi;

- favorire la valorizzazione del tartufo anche in ambito gastronomico;

- promuovere una cultura tesa alla protezione della natura, anche attraverso interventi e corsi nelle scuole di educazione ambientale.

L’Associazione rappresenta l’organizzazione di una rete di tartufai e di amanti del tartufo a cui vengono anche destinate attività di formazione specifiche per accrescere le conoscenze per la salvaguardia dell’habitat naturale del tartufo e realizzate attività di supporto anche tecnico per lo svolgimento delle pratiche amministrative ed assicurative legate alla qualifica di tartufaio ed all’ottenimento del tesserino per al ricerca e la raccolta del tartufo.

Per tali scopi l’Associazione potrà:

1)raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;

2)dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;

4)svolgere qualunque attività connessa ed affine degli scopi stessi;

5)compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria nessuna esclusa;

6)esercitare in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.

Art.4-Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire le persone di entrambi i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza

etnica e professionale.

Per iscriversi all’associazione è necessario presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

Lo status di socio, una volta acquisito dopo il vaglio della domanda da parte del Consiglio Direttivo, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Art.5-In seguito all’ accettazione della domanda di ammissione a socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il mancato rinnovo annuale della tessera comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Art.6-Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione ed a riunirsi in assemblea e discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione stessa, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle

norme dello statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’associazione, a godere dell’elettorato attivo e, se maggiorenni, anche di quello passivo.

Art.7-Hanno diritto di frequentare l’associazione:

- i soci;

Art.8-I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal consiglio direttivo, per il rinnovo delle tessere;

- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile.

Art. 9-La decadenza da socio può avvenire per:

decesso; dimissioni; mancato rinnovo della quota associativa; espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al consiglio direttivo con la restituzione della tessera.

Il rinnovo della tessera deve avvenire entro il 28 febbraio dell’anno in corso.

Provvedimenti disciplinari

Art. 10-Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il consiglio direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;

- espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al circolo;

- quando arrechino gravi danni materiali o morali all’associazione;

- quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Successivamente il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

I soci radiati o espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal consiglio direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati o espulsi non potranno continuare a frequentare i locali dell’associazione e partecipare alle sue iniziative. Il consiglio direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione.

I soci radiati o espulsi potranno adire l’autorità giudiziaria contro tale provvedimento.

Fondo comune e Rendiconto economico

Art.11-Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

I proventi sono costituiti da:

1. quote di iscrizione;

2. contributi associativi ;

3. contributi di enti o privati;

4. interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;

5. elargizioni, donazioni e lasciti diversi;

6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per

esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

9. qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art.12-L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.13-E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Organi sociali

Art.14-Sono organi sociali:

- L’Assemblea dei soci;   Il Consiglio Direttivo;     Il Presidente.

Elezioni

Art.15-Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre (3) anni, durante una assemblea dei soci dove l'argomento sia inserito come punto all'ordine del giorno e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Assemblee

Art.16-L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.

Possono partecipare con diritto di voto alle Assemblee soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale della Associazione ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazioni e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’assemblea è convocata con avviso esposto presso la sede dell’Associazione o sul sito internet o via sms ai soci della stessa per almeno 15 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione.

Art.17-L’assemblea viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati: in questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta. Essa :

- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;

- negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge il consiglio direttivo;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

- delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati, qualora richiesto;

- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto;

- delibera lo scioglimento dell’Associazione.

Art.18-In prima convocazione l’assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati maggiorenni

Art.19-Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art.20-Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte della maggioranza dell’assemblea.

Art.21-L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in sua vece dal Vicepresidente, in loro assenza, dal socio più anziano di tesseramento : le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci; in caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Per le elezioni degli organismi direttivi, se tenute a scrutinio segreto, nei verbali dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.22-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di cinque consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23-Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’ attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vice-Presidente, con comunicazione scritta da trasmettere almeno otto giorni prima della riunione, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno il diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25-I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade, comunque, il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.

Le nomine e le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono alla scadenza del biennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26-Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee

approvate dall’assemblea dei soci;

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;

- deliberare annualmente circa la quota che i soci sono tenuti a versare per l'adesione

all'associazione;

- compilare i progetti per l’impiego del residuo dell’esercizio;

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni generi inerenti all’attività sociale;

- formulare l’eventuale regolamento interno;

- deliberare in merito alla radiazione e all’espulsione dei soci;

- delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione.

Nell’esercizio delle propri funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.

Presidente

Art. 27-Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Segretario

Art. 28-Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;

- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Scioglimento dell’Associazione

Art.29-Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM N. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

Art. 30-Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi

vigenti.

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