E IMPORTANTE SAPERE CHE:

PER ANDARE A TARTUFI NELLA REGIONE ABRUZZO, in base alla nuova legge Regionale 66/2012 bisogna versare:

 

art. 24: ...una tassa di concessione regionale di € 150,00 (centocinquanta/00) da effettuarsi nelle seguenti modalità:

- conto corrente postale n° 1006433757 

oppure

-IBAN: IT-05-N-07601-03600-001006433757

intestato a:

"REGIONE ABRUZZO, Via Leonardo Da Vinci n° 6, 67100 l'Aquila,

causale: Tassa Annuale Tesserini Raccolta Tartufi.

Il tutto entro il 31 gennaio dell'anno di convalida e prima del rilascio del tesserino di idoneità

Si ricorda che la tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata per l'anno in corso.

 art. 23 lg. 66/2012 

 

9. Il tesserino ha la validità di dieci anni dalla data di rilascio ed è rinnovato su domanda indirizzata Spett.le Regione Abruzzo Servizio Foreste e Parchi -DPD021 Via Salaria Est. 27 - Palazzina B - L'Aquila.

PEC: dpd021@pec.regione.abruzzo.it 

 

9-bis. La validità dei tesserini rilasciati precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 è prorogata fino al compimento del  decimo anno dalla data di rilascio.

N.B. Testi della disposizioni normative coordinati con la legge regionale di modifica approvata dal consiglio regionale con verbale n. 42/1 del 29 dicembre 2020 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021) pubblicata in questo bollettino all'art. 23 Omiss,  l'art. 9-bis stabilisce la validità  dei tesserini rilasciati  precedentemente alla data del 1 gennaio 2013 ed è prorogata  fino al compimento del quindicesimo anno dalla data del rilascio. 

 

per il rinnovo, alla scadenza di quello vecchio, bisogna allegare alla domanda:

1) il tesserino scaduto;

2)la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa per l'anno in corso;

3)due fotografie del richiedente di cui una autenticata.

Inoltre vedasi legge 30 dicembre 2018 n.145 pagando 100 euro di contributo entro il 16 di Febbraio di ogni anno oppure con ravvedimento operoso versando qualche euro in più  i prodotti possono essere venduti senza incorrere in sanzioni per vendita in nero. Pertanto, all'Art. 1 dal  comma 692 al comma 700 " Art. 34 ter (regime fiscale per raccoglitori occasionali di "Tartufo ed altro")- I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali  spontanee ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un valore d'affari non superiore ad euro 7.000,00 sono esonerati dall'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione dei redditi annuale, dichiarazione da compilarsi solo nel caso si guadagni più di 7.000,00 euro perché da raccoglitore occasionale solo se diventa raccoglitore professionista è obbligato a dichiararlo, e i prodotti possono essere venduti legalmente senza incorrere in alcuna sanzione.